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D.Lvo 10/01/2005 n. 9

DECRETO LEGISLATIVO 10 gennaio 2005 n. 9

Integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n.

443. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

-Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

-Visto l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 21 dicembre 2001, n.443;

-Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;

-Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

-Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

-Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 2004;

-Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

emana il seguente decreto legislativo:

Art.1.Integrazione del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190

1. Al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente capo: «CAPO II-BIS Qualificazione dei contraenti generali

Art. 20-bis. Istituzione del sistema di qualificazione-classifiche

1. E' istituito il sistema di qualificazione dei contraenti generali. La qualificazione può essere richiesta da imprese singole in forma di società commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili previsti dall'articolo 12 della legge quadro.

2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui al presente decreto legislativo ovvero documentata ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 2, salva la facoltà di associarsi ad altro contraente generale ai sensi dell'articolo 20-octies, comma 9.

3. Le classifiche di qualificazione sono le seguenti

a) I: sino a 350 milioni di euro;

b) II: sino a 700 milioni di euro;

c) III: oltre 700 milioni di euro.

4. L'importo della classifica III, ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione, è convenzionalmente stabilito pari a 900 milioni di euro.

Art. 20-ter. Requisiti per le iscrizioni

1. Costituiscono requisiti per la qualificazione dei contraenti generali

a) il possesso di un sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001/2000 ovvero, per il periodo di validità residua, UNI EN 9001/1994;

b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 20quater;

c) il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 20quinquies.

Art. 20-quater. Requisiti di ordine generale

1. Per la qualificazione sono richiesti al contraente generale i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

2. La dimostrazione dei requisiti di ordine generale non è richiesta agli imprenditori in possesso di qualificazione rilasciata ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, da non oltre cinque anni.

Art. 20-quinquies. Requisiti di ordine speciale

1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono

a) adeguata capacità economica e finanziaria;

b) adeguata idoneità tecnica ed organizzativa;

c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.

2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata

a) dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati dell'ultimo triennio, tra patrimonio netto dell'ultimo bilancio consolidato, costituito dal totale della lettera a) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, e cifra di affari annuale media consolidata in lavori relativa all'attività diretta ed indiretta di cui alla lettera b). Tale rapporto non deve essere inferiore al dieci per cento, il patrimonio netto consolidato può essere integrato da dotazioni o risorse finanziarie addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a disposizione anche dalla eventuale società controllante. Ove il rapporto sia inferiore al dieci per cento, viene convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la cifra d'affari; ove superiore, la cifra di affari in lavori di cui alla lettera b) è incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto è l'eccedenza rispetto al minimo richiesto, con il limite massimo di incremento del cinquanta per cento. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere dal 1°gennaio 2006 il rapporto medio non deve essere inferiore al quindici per cento e continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2009, il rapporto medio non deve essere inferiore al venti per cento, e continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Ove il rapporto sia inferiore ai minimi suindicati viene convenzionalmente ridotta alle stesse proporzioni la cifra d'affari;

b) dalla cifra di affari consolidata in lavori, svolti nel triennio precedente la domanda di iscrizione mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a cinquecento milioni di euro per la Classifica I, mille milioni di euro per la Classifica II e milletrecento milioni di euro per la Classifica III, comprovata con le modalità di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000. Nella cifra d'affari in lavori consolidata possono essere ricomprese le attività di progettazione e fornitura di impianti e manufatti compiute nell'ambito della realizzazione di un'opera affidata alla impresa.

3. La adeguata idoneità tecnica ed organizzativa è dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al quaranta per cento dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della classifica richiesta. I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta, si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all'estero si applicano gli articoli 21, 23 e 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono, oltre a quelli eseguiti in adempimento di contratti di appalto di cui all'articolo 19 della legge quadro, i lavori eseguiti in adempimento dei contratti di appalto previsti dall'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai bisogni del committente, con piena libertà di organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi, nonchè di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso società controllate. Possono essere altresì valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione e gestione aggiudicata ai sensi della legge quadro e delle altre leggi regionali vigenti. I certificati dei lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon esito. Detti certificati riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o interamente possedute, e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere; i certificati sono redatti in conformità al modello allegato al presente decreto.

4. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale è dimostrato

a) dalla presenza in organico di dirigenti dell'impresa in numero non inferio re a quindici unità per la Classifica I, venticinque unità per la Classifica II e quaranta unità per la Classifica III;

b) dalla presenza in organico di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti, di responsabili di cantiere o di progetto, ai sensi delle norme UNI-ISO 10006, dotati di adeguata professionalità tecnica e di esperienza acquisita in qualità di responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore a trenta milioni di euro per la Classifica I, cinquanta milioni di euro per la Classifica II e sessanta milioni di euro per la Classifica III, in numero non inferiore a tre unità per la Classifica I, sei unità per la Classifica II e nove unità per la Classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire analogo incarico per altra impresa e producono a tale fine una dichiarazione di unicità di incarico. L'impresa assicura il mantenimento del numero minimo di unità necessarie per la qualificazione nella propria classifica, provvedendo alla sostituzione del dirigente, direttore tecnico o responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto di analoga idoneità; in mancanza si dispone la revoca della qualificazione o la riduzione della Classifica.

5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2013, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa di cui al comma 3 può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.

Art. 20-sexies. Consorzi stabili e Consorzi di cooperative

1. I consorzi stabili sono qualificati sulla base della somma dei requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese consorziate. Ai fini della qualificazione del contraente generale è richiesto che la qualificazione sia raggiunta sommando i requisiti di non più di cinque consorziati per la Classifica I e non più di quattro consorziati per la Classifica II e III. I consorziati assumono responsabilità solidale per la realizzazione dei lavori affidati al Consorzio in regime di contraente generale.

2. I Consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, sono qualificati sulla base dei propri requisiti, determinati con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

3. Per i Consorzi stabili

a) i requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 20-quater, devono essere posseduti da ciascun Consorziato e dal Consorzio;

b) il requisito di cui all'articolo 20-ter, lettera a), sistema di qualità aziendale, qualora non posseduto dal Consorzio, deve essere posseduto da ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per la qualificazione;

c) il requisito di cui all'articolo 20-quinquies, comma 2, lettera b), cifra d'affari in lavori, è convenzionalmente incrementato del venti per cento nel primo anno di vita del Consorzio, del quindici per cento nel secondo anno e del dieci per cento nel terzo, quarto e quinto anno. Per i consorzi già costituiti, il termine per l'aumento convenzionale decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) il requisito di cui all'articolo 20-quinquies, comma 3, lavoro di punta, può essere dimostrato tenendo conto di singoli lavori eseguiti da consorziati diversi. Tale requisito può essere conseguito alternativamente, con il più consistente lavoro realizzato da uno dei consorziati, con i due più consistenti lavori realizzati da non più di due consorziati, con i tre più consistenti lavori realizzati compiuti da non più di tre consorziati;

 

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